Geo-Fly

                               PILOTA APR

AUTORIZZIONE  E.N.A.C. nr. 36412

Operatore affidato ed autorizzato ENAC, in regola con la normativa vigente e gli obblighi assicurativi. Rispettoso della riservatezza delle immagini e dei lavori dei nostri clienti : NOI NON PUBBLICHIAMO I NOSTRI LAVORI  PER FARCI PUBBLICITA' a discapito della riservatezza altrui.

IL MIO DRONE :

DJI Spark
Drone della DJI, leader nella produzione di droni professionali, versione modificata alleggerita e per questo con caratteristiche di inoffensività , ovvero nella categoria ENAC di "SAPR <300gr inoffensivi" [vedi autorizzazione ENAC]. Grazie a questo DRONE possiamo eseguire  tutte le operazioni  rendendole "non critiche" in qualsiasi scenario e  ridurre al minimo i limiti operativi nel rispetto della di sicurezza. Dotato di gimbal con fotocamera stabilizzata.

Autonomia:  a 15 min. Definizione Foto: 12 MP (file jpg) - Video: FHD 1920×1080 30p (MP4)

"Geo-Fly" esegue riprese foto-video aeree, editing Video, Video Ispezioni (ispezioni aeree), Monitoraggi.

Le riprese con drone hanno la peculiarità di consentire una visione aerea ravvicinata e dettagliata. oltre che fornire  punti di vista assolutamente originali e adatti per la pubblicità - per esempio - di un immobile.

Il Geometra è abilitato ed ha conseguito il Titolo di Pilota APR .


CORSO EASA
CORSO EASA
CORSO NORMATIVO
CORSO NORMATIVO

UN PO' DI NORMATIVA :

PREMETTIAMO CHE : CON LA NORMATIVA E.N.A.C. DEL 11/11/2019 SIAMO AL "SETTIMO GIRO" NEGLI ULTIMI SEI ANNI.
DAL 1^MARZO 2020 CI SONO STATI NUOVI ADEMPIMENTI (non per tutti) E  DAL 1^ LUGLIO  CE NE SARANNO DEGLI  ALTRI.
E OGNI VOLTA CI VIENE CHIESTO DI METTERE MANO AL PORTAFOGLIO.

QUANDO SERVE "LA PATENTE"  PER PILOTARE UN DRONE ?  PER QUALI LAVORI ? E PER QUALI DRONI ?

Il Committente deve sapere  che dare incarico di sorvolo di una zona (anche se di proprietà) non è "un gioco" , bensì una attività normata e sottoposta a particolari vincoli, leggi e regolamenti. Il Committente DEVE ACCERTARSI CHE IL PROFESSIONISTA INCARICATO ABBIA TUTTI I REQUISITI RICHIESTI ED IN PARTICOLARE -ma non solo-  SIANO RISPETTATI GLI ARTICOLI 8; 9; 10 e 11  DEL REGOLAMENTO E.N.A.C. del 11/11/2019  :

Art. 8 Requisiti generali per l'impiego dei SAPR 

 1. Gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e gli operatori e/o i proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l'obbligo di registrarsi sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull'APR secondo le disposizioni di cui all'articolo 37. I piloti di APR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e i piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l'obbligo di conseguire un attestato di competenza secondo i requisiti di cui al successivo articolo 20 e le disposizioni di cui all'articolo 37. 

 2. A far data dal 1 luglio 2020 gli APR di massa uguale o maggiore di 250 g devono essere dotati di un sistema elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l'APR, l'operatore e/o il proprietario e i dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono fissate dall'ENAC. 

 3. Tutti i SAPR devono essere dotati di un Manuale di Volo o documento equivalente. 

 4. Le operazioni di volo degli APR sono svolte nel rispetto delle regole di circolazione di cui alla Sezione V. Durante le operazioni VLOS/EVLOS, in caso di perdita del contatto visivo dell'APR entro i limiti orizzontali e verticali consentiti, il pilota deve terminare il volo il prima possibile. 

 5. Gli APR devono essere equipaggiati con i dispositivi/sistemi necessari per l'effettuazione delle operazioni previste in accordo alle regole dell'aria applicabili e in funzione degli spazi aerei impegnati. Al fine di garantire un positivo controllo dell'altezza gli APR devono comunque essere equipaggiati con un sistema idoneo a segnalare l'altezza a cui sta volando. 

 6. Per le attività condotte in VLOS notturno l'APR deve essere dotato di luci che consentano di riconoscere la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del buffer. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell'APR ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. 

 7. Gli APR devono essere condotti da un pilota in possesso di attestato di competenza in stato di validità di cui alla successiva Sezione IV del Regolamento fatto salvo da quanto previsto nell'articolo 12 comma 5. 

 8. Per le operazioni condotte in condizioni VLOS, il pilota al comando di un APR impiegato in operazioni critiche deve essere visibile e chiaramente identificabile tramite mezzi che ne consentano l'immediato riconoscimento. Ai fini del presente regolamento è obbligatorio l'uso di giubbetti ad alta visibilità recanti l'identificativo "pilota di APR". 

 9. I SAPR che ricadono nelle previsioni di questa sezione, possono essere impiegati in operazioni non critiche o critiche, secondo quanto previsto nei successivi articoli 9 e 10. 

 10. L'effettuazione dell'attività per lo scopo "ricerca e sviluppo", è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ENAC in accordo a quanto riportato nel sito dell'ENAC. 

 Art. 9 Operazioni non critiche 

 1. Per operazioni "non critiche" si intendono quelle operazioni condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo di: a) aree congestionate, assembramenti di persone, b) agglomerati urbani, eccetto quanto previsto nell'articolo 12; c) infrastrutture sensibili. Tali operazioni devono essere condotte ad una distanza orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo del pilota di APR. Le attività ricreative rientrano nelle operazioni "non critiche".  

2. Prima di iniziare operazioni "non critiche", l'operatore deve assolvere gli obblighi previsti dall'articolo 8 comma 1 del presente regolamento. 

 3. L'operatore è responsabile di: a) sviluppare le procedure operative, ove non fornite dal costruttore, per il tipo di operazione e valutare il rischio ad essa associato; b) designare un pilota in possesso delle competenze appropriate per il tipo di operazione; c) assicurare che il pilota e tutte le persone coinvolte nelle operazioni siano a conoscenza del manuale di volo o documento equivalente fornito dal costruttore, delle procedure operative e di eventuali restrizioni vigenti nell'area delle operazioni; d) assicurare che tutte le persone indispensabili alle operazioni ed addestrate allo scopo siano state informate dei possibili rischi connessi ed abbiano dato un esplicito consenso alla partecipazione. 

 4. L'operatore deve possedere e mantenere aggiornata la documentazione che dimostri il rispetto di quanto previsto nel comma precedente 

 Art. 10 Operazioni critiche 

 1. Per operazioni critiche si intendono quelle operazioni che non rispettano, anche solo parzialmente, quanto al precedente articolo 9, comma 1. 

 2. Prima di iniziare operazioni critiche in VLOS l'operatore deve richiedere e ottenere l'autorizzazione dell'ENAC a meno che l'operazione non ricada negli scenari standard pubblicati. In questo ultimo caso l'operatore deve presentare una dichiarazione che attesti la rispondenza alle applicabili sezioni del presente Regolamento e che contenga le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste, inclusa, eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei segregati. La dichiarazione è resa dall'operatore all'ENAC utilizzando esclusivamente l'accesso al portale D-Flight, fornendo le informazioni e i dati previsti nella procedura. Nel caso di operazioni critiche che non rientrano negli scenari standard, incluse le operazioni EVLOS e BVLOS, l'operatore deve inviare all'ENAC domanda autorizzazione in accordo a quanto riportato nel sito web dell'Ente (www.enac.gov.it). 

 3. Le operazioni critiche possono essere condotte ove sia assicurato un livello di sicurezza coerente con l'esposizione al rischio. Il livello di sicurezza di tali operazioni è determinato dall'insieme dei contributi forniti dal SAPR, dal pilota, dalle procedure operative e di gestione delle attività di volo, dalle condizioni ambientali e dagli altri elementi essenziali per determinare un impiego sicuro di tali mezzi, inclusa la corretta attuazione del programma di manutenzione. Il sistema, nel suo complesso, deve pertanto assicurare un livello di affidabilità minimo compatibile con il quadro sopra delineato e adeguato al conseguimento di appropriati livelli di sicurezza in relazione alla tipologia di operazioni. Nel caso di scenari standard le prescrizioni tecniche e le limitazioni operative stabilite dall'ENAC sono commisurate al livello di rischio crescente con la massa operativa al decollo dell'APR e allo scenario operativo garantendo i livelli di sicurezza previsti dal presente Regolamento. 

 4. Se non diversamente prescritto per gli scenari standard, per l'effettuazione di operazioni critiche il SAPR deve essere dotato di un mezzo di terminazione del volo. L'altezza minima di volo da tenere deve essere determinata per ogni sistema di terminazione del volo in modo tale da garantirne l'efficacia. 

 5. Per le operazioni critiche diverse da quelle effettuate in accordo agli scenari standard, che si svolgono in condizioni VLOS in aree urbane in scenari che non prevedono il sorvolo di persone nell'area delle operazioni e nel buffer, a meno che tali persone non siano indispensabili alle operazioni ed addestrate allo scopo, deve essere dimostrato un adeguato livello di sicurezza tramite l'effettuazione di un'analisi del rischio basata sul documento SORA emesso dal JARUS. In ogni caso non sono consentite operazioni in aree urbane con APR di massa operativa al decollo maggiore di 10 kg a meno che il SAPR non soddisfi i requisiti del successivo comma 6. 

 6. A meno di quanto previsto al successivo comma 8, è consentito il sorvolo delle aree urbane in condizioni VLOS agli APR che dimostrino un adeguato livello di sicurezza. La conformità a tale requisito è ritenuta soddisfatta ove il SAPR sia dotato di: a) un sistema primario di comando e controllo il cui software sia conforme agli standard aeronautici di cui alla specifica EUROCAE ED-12 almeno al livello di affidabilità progettuale D; standard alternativi possono essere accettati dall'ENAC ove soddisfino gli stessi obiettivi di affidabilità, e b) sistemi idonei a mantenere il controllo delle operazioni in caso di perdita del data link o a mitigarne gli effetti, e c) un sistema di terminazione del volo il cui comando sia indipendente e dissimilare dal sistema di comando e controllo e che, ove attivato, consenta una moderata esposizione a potenziali danni da impatto. 

 7. Le operazioni in condizioni BVLOS sono consentite ai SAPR che dimostrino un adeguato livello di sicurezza determinato tramite l'effettuazione di un'analisi del rischio basata sul documento SORA emesso dal JARUS. La conformità a tale requisito è ritenuta soddisfatta ove vengano rispettate le condizioni e le limitazioni contenute negli scenari pubblicati dall'ENAC. 

 8. In ogni caso è proibito Il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone. 

 9. Ferma restando l'esclusione dal presente Regolamento della disciplina relativa all'impiego di SAPR in spazi chiusi, in quanto essi non rientrano nello spazio aereo di competenza dell'ENAC, le restrizioni di cui al precedente comma 8 si applicano alle operazioni anche nel caso in cui esse siano condotte in spazi chiusi. 

Art. 11 Autorizzazione e dichiarazione 

 1. La capacità dell'operatore del SAPR di rispettare gli obblighi derivanti dal presente Regolamento viene attestata dall'ENAC mediante il rilascio di un'autorizzazione nei casi di operazioni specializzate critiche. Nei casi di operazioni specializzate critiche svolte in accordo agli scenari standard pubblicati dall'ENAC, tale capacità viene dichiarata dall'operatore secondo le modalità previste nel precedente articolo 10.2. 

 2. L'autorizzazione o la dichiarazione, quale applicabile, copre tutti gli aspetti inerenti la sicurezza delle operazioni del SAPR (mezzo aereo, operazioni di volo, piloti). 

 3. L'operatore deve disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all'attività che intende svolgere e dotarsi di un manuale delle operazioni che definisca le procedure necessarie per gestire le attività di volo e la manutenzione dei sistemi. Il manuale include le modalità con cui l'operatore effettua l'analisi del rischio associato alle operazioni e la gestione delle relative mitigazioni. 

 4. L'operatore, oltre a soddisfare le disposizioni generali di cui alla Sezione VI, ha l'obbligo di registrare e conservare i dati relativi alle attività svolte, incluse le valutazioni di rischio ad esse associate. 

 5. L'operatore ha l'obbligo di fornire all'ENAC, su richiesta, i dati relativi alle attività svolte. 

 6. Per ottenere l'Autorizzazione, l'operatore presenta all'ENAC una specifica domanda nella quale attesta la rispondenza alle sezioni applicabili del presente Regolamento e indica le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste inclusa, eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei segregati. Alla domanda allega la documentazione contenente: a) i dati identificativi del SAPR nonché le caratteristiche e le prestazioni tali da garantirne un impiego sicuro ovvero la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, nel caso di SAPR in possesso di Certificazione di Progetto di cui all'articolo 13; b) la tipologia delle operazioni che intende svolgere; c) l'analisi del livello di rischio associato alle operazioni previste, eseguita al fine di sostanziare la sicurezza delle stesse; d) il manuale di volo dell'APR o documento equivalente; e) il programma di manutenzione del SAPR; f) le procedure operative relative alle operazioni richieste, inclusa la descrizione delle modalità di valutazione e gestione del rischio; g) l'evidenza dell'avvenuta registrazione nel sito D-Flight. 

 7. L'ENAC rilascia l'autorizzazione al favorevole completamento della valutazione della documentazione prodotta da parte dell'operatore per sostanziare la capacità di effettuare l'attività in sicurezza. Nell'ambito delle valutazioni, l'ENAC si riserva di richiedere l'effettuazione di ulteriori analisi e prove e di condurre eventuali ispezioni. 

 8. L'autorizzazione o la dichiarazione rimangono valide, purché le operazioni siano condotte nell'ambito delle condizioni e limiti dell'autorizzazione o della dichiarazione. Queste decadono nel caso che siano apportate modifiche al sistema o effettuate operazioni al di fuori delle previsioni dell'autorizzazione/dichiarazione. 

 9. L'operatore ha l'obbligo di comunicare all'ENAC i dati e le informazioni aggiornate delle operazioni autorizzate o oggetto di dichiarazione, richiedendo, se del caso, le corrispondenti variazioni dell'autorizzazione o modificando la dichiarazione per operazioni non critiche. L'ENAC si riserva la facoltà di condurre verifiche sulle effettive modalità con cui sono condotte le attività riferibili a questa sezione. 

Art. 12 Operazioni con APR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg 

 1. Le operazioni condotte in VLOS con APR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi, a condizione che gli aspetti progettuali e le tecniche costruttive dell'APR abbiano caratteristiche di inoffensività, precedentemente accertate dall'ENAC o da soggetto da esso autorizzato. 

 2. In aderenza con quanto disposto all'articolo 10, comma 8 del presente Regolamento, è proibito il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone. 

 3. Per la conduzione delle operazioni è sufficiente che l'APR venga pilotato da persone in possesso di un Attestato di cui all'articolo 21 in corso di validità, secondo le previsioni del Manuale di volo o documento equivalente. 

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, il pilota assume le funzioni di operatore e le relative responsabilità, incluse le registrazioni e segnalazioni. Non sono obbligatori i requisiti organizzativi richiesti agli operatori nei precedenti articoli ma il pilota deve assicurare la corretta conduzione del mezzo e l'effettuazione della manutenzione prevista. 

 5. Le operazioni condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Il pilota deve conseguire l'Attestato, secondo quanto previsto al successivo articolo 21, entro il 1° luglio 2020.

Art. 20 Pilota di APR

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 5, ai fini della conduzione di un APR è richiesto un pilota in possesso di appropriato riconoscimento di competenza, in corso di validità. Ai sensi del Codice della Navigazione, il pilota è responsabile della condotta in sicurezza del volo.

2. Qualunque persona che abbia una età minima di 16 anni può ottenere un riconoscimento di competenza se dimostra di possedere le conoscenze aeronautiche basiche e qualora previsto la capacità di condurre un APR.

3. Il riconoscimento di competenza è costituito da un "Attestato di pilota" di APR. Esso è rilasciato dall'ENAC direttamente o tramite soggetti autorizzati, secondo le previsioni di cui ai successivi articoli 21 e 22 e le disposizioni di cui all'articolo 37.

4. L'Attestato di Pilota di APR ha una validità di cinque anni, se non diversamente disposto dall'ENAC, ed è rinnovabile secondo le previsioni di cui ai successivi articoli 21 e 22.

5. Il pilota esercita i privilegi dell'Attestato secondo le abilitazioni e le limitazioni in esso contenute.

6. Il pilota in possesso di Attestato di Pilota APR (Operazioni Critiche) ha l'obbligo di registrare la propria attività di volo su un logbook personale.

Art. 37 Norme Transitorie

1. Ai requisiti del presente Regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

a) Le dichiarazioni per operazioni critiche in scenari standard, di cui all'art. 10 comma 2, vengono rilasciate tramite il sito ENAC fino al 29 febbraio 2020. A partire dal 1° marzo 2020 le dichiarazioni vengono rilasciate unicamente tramite l'accesso al portale D-Flight.

b) Dal 1° luglio 2020 le dichiarazioni già rese dagli operatori per operazioni critiche in scenari standard tramite il sito ENAC decadono di validità. Entro il predetto termine tali dichiarazioni devono essere confermate tramite inserimento, senza oneri aggiuntivi, nel sito D-Flight.

c) A far data dal 1° marzo 2020 gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code.

d) A far data dal 1° luglio 2020 gli operatori/proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code.

e) I piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative devono assolvere l'obbligo di conseguimento dell'attestato di competenza, di cui all'articolo 8 comma 1, dal 1° marzo al 1° luglio 2020. Oltre tale data, gli operatori/proprietari e i piloti di APR per uso ricreativo non potranno svolgere attività di volo in assenza dell'attestato di competenza.

f) I piloti di APR impiegati per uso professionale che non ricadono nel successivo comma g), possono conseguire l'attestato di competenza secondo le previsioni dell'articolo 20 a partire dal 1° marzo 2020. Fino a tale data rimangono in vigore le previsioni in materia di cui al Regolamento Edizione 2 Emendamento 4 del 21 maggio 2018.

g) Come stabilito dall'articolo 21 del Regolamento UE/2019/947, gli Attestati conseguiti in base alla regolamentazione nazionale mantengono la loro validità fino al 1° luglio 2021. Qualora la loro scadenza naturale (cinque anni) avvenga prima di tale data per il rinnovo saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 2019/947 la cui data di applicazione è 1° luglio 2020. Nel caso in cui la scadenza dei cinque anni ricada oltre la data del 1° luglio 2021, gli Attestati saranno convertiti da parte dell'ENAC con una certificazione di competenza in conformità alle previsioni del Regolamento (CE) 2019/947.

Permane ovviamente l'obbligo di assicurazione; iscrizione ENAC prima D-Fligth dopo; affissione QrCODE; conseguimento di un corso OnLine sul sito ENAC .   Ovviamente tutte cose a pagamento.